Nell’articolo della settimana scorsa abbiamo visto che cosa sono gli Incoterms e qual è il loro scopo, sottolineando il fatto che la loro funzione principale consiste nel definire il confine dei costi e dei rischi tra compratore e venditore. Cioè
stabilire la ripartizione
dei costi: il momento e il luogo in cui i costi per la consegna delle merci cessano di essere a carico nostro e passano al compratore.
dei rischi: il momento e il luogo in cui avviene il passaggio delle responsabilità della consegna della merce da noi esportatori al venditore.
Abbiamo esaminato i termini di consegna utilizzati per la via mare e acque interne: FAS - FOB - CFR - CIF, precisandone l’utilizzo e le implicazioni.
Oggi prendiamo in esame i rimanenti termini che, invece, si applicano a tutte le modalità di trasporto. Quindi, anche alle vie d’acqua.
Incoterms impiegati in tutte le modalità di trasporto:
EXW – Ex Works . . . (Franco fabbrica… luogo convenuto)
Questo è il livello minimo di obblighi per il venditore. È il compratore ad assumersi il maggior carico di obbligazioni relative al trasporto della merce.Il venditore rende disponibile la merce al proprio magazzino. Il compratore sostiene tutti i costi e i rischi connessi al trasporto della merce, compresa l’operazione doganale export, fino a destinazione.
Salvo diverso accordo, il venditore non è tenuto né a sdoganare la merce per l'esportazione né a caricarla sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.
Il compratore deve quindi sopportare tutte le spese e i rischi per portare la merce dai locali del venditore alla località di destinazione desiderata.
ATTENZIONE
Questo termine di consegna, così amato dagli esportatori italiani, può esporci a pericolose criticità per la nostra attività di esportatori.
Vedi l’articolo “Un amore non corrisposto” per i dettagli.
FCA – Free Carrier . . . (Franco vettore… luogo convenuto)
Il venditore mette la merce a disposizione del vettore (incaricato dal compratore), nel luogo convenuto.Il tratto principale del trasporto (il trasporto fino a destinazione) e i rischi ad esso connessi, sono a carico del compratore.
Questo termine prevede che il venditore metta la merce a disposizione del vettore, designato dal compratore, nel luogo o nel punto convenuto.
Se il compratore non ha indicato un punto preciso, il venditore è libero di scegliere il punto in cui il vettore dovrà prendere in consegna la merce.
Il venditore non è responsabile per lo scaricamento a meno che questo non avvenga nei suoi locali.
Il termine FCA richiede che il venditore provveda all’operazione doganale export ma non all’operazione doganale import nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore insieme a quello di pagare eventuali diritti di importazione.
Questa clausola non prevede l’obbligo di copertura assicurativa.
FCA dà al compratore la facoltà di dare istruzioni al vettore di consegnare la Polizza di Carico al venditore.
CPT – Carriage Paid To . . . (Trasporto pagato fino a… luogo di destinazione)
Il venditore consegna la merce al proprio vettore nel luogo convenuto, sostenendone costi e rischi. Anche l’Operazione doganale export è a carico del venditore.Con questo termine il venditore consegna la merce al vettore da lui stesso designato in un luogo convenuto.
Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e pagare il costo del trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto.
Il rischio di perdita o di danni alla merce e anche ogni spesa addizionale per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata al vettore è a carico del compratore. Se si utilizzano più vettori, la consegna si intende effettuata quando la merce è stata rimessa al primo vettore.
ATTENZIONE
Nei termini CPT, CIP, CFR o CIF, il venditore soddisfa l’obbligo di effettuare la consegna quando consegna la merce al vettore. I rischi connessi con l’integrità del carico sono a carico del vettore dal momento in cui prende in carico la merce al momento in cui la consegna a destinazione.
CIP – Carriage and Insurance Paid To . . . (Trasporto e assicurazione pagati fino a… luogo di destinazione).
Come per la clausola CPT con l’aggiunta della stipula di un contratto di assicurazione a carico del venditore.La copertura assicurativa deve coprire “tutti i rischi” ma le parti sono libere di concordare un livello di copertura assicurativa meno ampio.
Il termine CIP richiede che il venditore provveda all’operazione doganale export, ma non l’operazione doganale import, che spetta al compratore che deve anche provvedere al pagamento dei diritti doganali import.
DPU – Delivered at Place Unloaded . . . (Reso al luogo di destinazione scaricato… luogo di destinazione convenuto).
Il venditore consegna la merce al terminal convenuto (Terminal ferroviario, aereo, ma anche banchina o parco container, ecc.) sostenendone costi e rischi.Con questo termine di resa il venditore mette la merce scaricata dal mezzo di trasporto a disposizione del compratore nel luogo di destinazione concordato.
Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto e allo scaricamento della merce nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore deve provvedere all’operazione doganale all’export ma non all’import.
ATTENZIONE
Accettando il termine DPU, il venditore deve accertarsi di poter provvedere allo scaricamento della merce dal mezzo di trasporto impiegato.
DAP – Delivered at Place . . . (Reso in luogo… luogo di destinazione)
Il venditore rende disponibile la merce in un luogo convenuto sostenendo i costi di trasporto e i rischi connessi. Anche l’Operazione doganale export è a carico del venditore.Con questo termine di resa il venditore mette la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto pronta per essere scaricata nel luogo di destinazione convenuto.
Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto fino al luogo di destinazione convenuto.
Il venditore deve sdoganare la merce all'esportazione, ma non all'importazione.
DDP – Delivered Duty Paid . . . (Reso sdoganato… luogo di destinazione)
Come per la clausola DAP, il venditore rende disponibile la merce in un luogo convenuto sostenendo i costi di trasporto e i rischi connessi. È a carico del venditore l’Operazione doganale export e anche l’Operazione doganale import come pure i diritti doganali che gravano all’importazione.Con questo termine il venditore deve consegnare la merce, già sdoganata all'importazione, sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per essere scaricata nel luogo di destinazione convenuto.
Il venditore sopporta tutte le spese e i rischi connessi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione e ha l’obbligo di sdoganare la merce non solo all’esportazione ma anche all’importazione, di pagare eventuali diritti sia di esportazione sia di importazione ed espletare tutte le formalità doganali. Mentre col termine EXW il venditore assume il livello minimo di obblighi, col DDP li assume al livello massimo.
ATTENZIONE
Questo termine non dovrebbe essere usato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione.
Accettando il termine DPU, il venditore deve accertarsi di poter provvedere allo scarico della merce dal mezzo di trasporto impiegato, nel luogo di consegna indicato.
Il 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore i nuovi Incoterms® 2020. Le novità rispetto all’edizione precedente, Incoterms® 2010, sono minori sia di numero che di rilevanza rispetto alle aspettative ma, nonostante questo, meritano senz’altro la nostra attenzione. Ecco l’elenco delle novità introdotte
FCA – Free Carrier . . . (Franco vettore… luogo convenuto)
Allo scopo di evitare ritardi nella consegna di una Polizza di Carico con l’annotazione “On Board”,
il venditore può ora richiedere la consegna di una “On Board Bill of Lading” in anticipo rispetto all’effettiva messa a bordo della merce sulla nave.
Questa è un’esigenza particolarmente sentita nel caso di pagamenti tramite lettera di credito. In questo caso, infatti, i tempi tecnici per l’inoltro dei documenti al destinatario sono spesso causa di criticità (ottenimento della Polizza di Carico, raccolta dei documenti da presentare in banca, attesa per l’esito dell’esame dei documenti presentati per la negoziazione del credito) per il rischio che i documenti giungano a destinazione in ritardo rispetto all’arrivo della nave, con conseguente accumulo di costi di giacenza al porto di destinazione.
ATTENZIONE
Per ottenere questa consegna della Polizza di carico “On Board” è indispensabile che il compratore autorizzi la compagnia di navigazione al rilascio anticipato.
CIP – Carriage and Insurance Paid To . . . (Trasporto e assicurazione pagati fino a… luogo convenuto).
Come abbiamo già precisato, il termine CIP è il termine CIF sono i soli ad imporre la copertura assicurativa. Nel nuovo CIP degli Incoterms® 2020 la copertura richiesta è prevista e deve essere la massima possibile, cioè ICC (A), ancora diffusamente ma impropriamente indicata come “All Risks”.
CIF – Cost Insurance and Freight . . . (Costo assicurazione e nolo… porto di destinazione)
Diversamente da quanto detto per il termine CIP, per il termine CIF Incoterms® 2020 l’entità della copertura assicurativa rimane imprecisata e quindi, come era previsto dagli Incoterms® precedenti, può continuare a limitarsi alla copertura minima, cioè ICC (C).
DAT – Delivered At Terminal . . . (Reso al terminal… luogo di destinazione) Questo termine viene sostituito da
DPU – Delivered at Place Unloaded . . . (Reso scaricato a… luogo di consegna)
Con questa sostituzione la Camera di Commercio Internazionale ha voluto ampliare le possibilità di applicazione, lasciando libertà d’indicare qualsiasi luogo di consegna e non soltanto un terminal. Si è anche aggiunta la precisazione che la merce deve essere scaricata dal mezzo di trasporto.
FCA, DAP, DPU e DDP
Nei nuovi Incoterms® 2020 è consentito l’utilizzo di mezzi propri: del venditore nei termini DAP, DPU e DDP e del compratore nel termine FCA.
ATTENZIONE
Gli Incoterms® 2010, così come ogni altra precedente edizione dei termini di resa, restano validi e applicabili. Da qui nasce la necessità di precisare sempre quale edizione intendiamo utilizzare.
Arrivederci al prossimo mercoledì, alle 10:30, come sempre.
Roberto Coppola
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