🔴 Segmento SPEDIZIONE - La Consegna allo Spedizioniere
Un'operazione facile ma non del tutto banale
Questo è il primo articolo del Segmento SPEDIZIONE e non poteva che riguardare la consegna della nostra merce allo spedizioniere internazionale. Questa è infatti la prima azione che svolgiamo per dare inizio al trasferimento della nostra merce che, alla fine, si concluderà con la consegna al destinatario estero nostro cliente.
In questa fase preliminare, vediamo che entrano in gioco due concetti, entrambi parte del trasferimento delle merci ma operativamente e giuridicamente distinti: il trasporto e la spedizione.
Molto spesso questi due termini sono utilizzati indifferentemente, però è bene che chiunque operi con l’estero sia consapevole della differenza di significato dei due termini.
Il trasporto consiste nella movimentazione fisica della merce. Nel suo trasferimento da un “punto A” a un “punto B”, ad opera di un operatore del trasporto che prende il nome di “Vettore”.
A seconda del mezzo utilizzato, avremo un vettore marittimo, un vettore aereo, un vettore camionistico, ecc.
Il trasporto è disciplinato dall’art. 1678 c.c.
La spedizione ha un ambito di applicazione più ampio: include il trasporto e, in più, le operazioni accessorie, quali l’operazione doganale export, la custodia della merce, la copertura assicurativa, ecc.
La spedizione è disciplinata dall’art. Art. 1737 c.c.
Questi sono i passi di cui si compone la consegna delle nostre merci allo spedizioniere internazionale incaricato della spedizione.
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1. Approntamento della merce presso il nostro magazzino
La merce deve essere correttamente imballata (tenendo conto del tipo di merce e della modalità di trasporto) ed etichettata in conformità con quanto indicato nella Distinta dei Colli (Packing List) e secondo quanto richiesto dal nostro cliente estero.
2. Preparazione della documentazione
I documenti necessari possono variare molto a seconda degli accordi presi con il nostro cliente. Sicuramente dovremo emettere una fattura di vendita e una distinta dei colli (Packing List, obbligatorio per vendite a clienti extra-UE). Ma i documenti potrebbero includere anche il Certificato di Origine, un Certificato d’Ispezione, il Documento Di Trasporto (DDT, in caso di fatturazione differita o trasporto senza trasferimento della proprietà) ed eventualmente altri, elencati nella Lettera di Credito, se questa sarà lo strumento di pagamento convenuto con il nostro cliente estero.
3. Contatto con lo spedizioniere internazionale
Prima ancora di contattare lo spedizioniere è necessario stabilire chi è lo spedizioniere incaricato della spedizione e chi ha facoltà di impartigli le istruzioni da rispettare. Può sembrare una precisazione superflua ma è invece un’operazione tutt’altro che banale, soprattutto nelle sue implicazioni.
Due sono i casi:
Con il nostro cliente abbiamo convenuto la resa delle merci su base EXW (Franco Fabbrica). Questo significa che abbiamo deciso di non sostenere alcun costo di trasporto/spedizione ma di limitarci a rendere la nostra merce disponibile al cancello del nostro magazzino. Questo termine di resa è molto utilizzato, soprattutto dagli esportatori italiani, nonostante le molte criticità a cui ci espone (vedi l’articolo . . . ).
La criticità più evidente, anche se non la più insidiosa, è che noi esportatori non abbiamo nessun controllo sulla spedizione, intesa proprio come insieme di trasporto e operazioni accessorie. Questo significa anche che è stato il nostro cliente a indicarci a quale spedizioniere dobbiamo consegnare la nostra merce. Significa anche che lo spedizioniere, che ha ricevuto l'incarico dal nostro cliente, non ha nessun obbligo verso di noi se non quello di ritirare la nostra merce alla data e nel luogo convenuto.
(Vedi l’articolo “Un amore non corrisposto”)
ATTENZIONE
Anche se con la resa EXW non abbiamo facoltà di dare istruzioni allo spedizioniere, abbiamo, in ogni caso, il diritto di ricevere la prova dell’avvenuta esportazione, cioè dell’uscita della nostra merce dall’UE. Questa prova (Documento Amministrativo Unico - DAU EX1 e nostra fattura vidimata) ci è indispensabile per giustificare, fiscalmente e doganalmente, l’emissione della nostra fattura come non imponibile ai fini IVA.
L’articolo 8, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972 è chiarissimo a questo proposito:
“l’esportazione deve risultare da documentazione doganale, o da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento”.
Secondo caso: con il nostro cliente abbiamo convenuto una resa delle merci diversa da EXW. Con la sola esclusione della resa FCA e trasporto effettuato con i nostri mezzi, per tutte le altre rese, siamo noi ad avere facoltà di scegliere lo spedizioniere e di impartirgli le nostre istruzioni. Per motivi di opportunità commerciale e operativa, potrebbe convenire lasciare la scelta dello spedizioniere al nostro cliente nei casi in cui la tratta principale del trasporto (nolo mare) sia a suo carico. Questo è il caso, ad esempio, delle rese FCA (con trasporto effettuato dallo spedizioniere), FAS e FOB.
Avere la facoltà di dare mandato allo spedizioniere, in pratica, significa dargli le nostre istruzioni sulle scelte operative a cui dovrà attenersi: la scelta del vettore (marittimo, aereo o camionistico), la scelta della nave, l’eventuale copertura assicurativa e tutte le altre eventuali operazioni necessarie al buon esito della spedizione.
Le nostre istruzioni allo spedizioniere possono essere verbali o scritte. Molto spesso, nei casi di spedizioni ripetute allo stesso destinatario, le istruzioni sono impartite in modo informale. Quello però che consiglio sempre è di fornire istruzioni scritte e di indicare:
Dicitura ben visibile: Lettera d’Istruzioni
Coordinate dell’esportatore
Coordinate del destinatario della spedizione
Termine di resa della merce
Luogo e data di disponibilità della merce in partenza
Luogo di partenza effettiva (porto o aeroporto)
Data e luogo previsti per il ritiro della merce
Data della partenza della merce (o “prima nave” o “primo volo” disponibile)
Luogo di riconsegna della merce a destinazione
Modalità di trasporto
Mezzo di trasporto (con l’indicazione del nome della nave o del numero di volo, se disponibile)
Prezzo della spedizione della merce, termini e condizioni del pagamento
Costo del trasporto (a fini assicurativi)
Valore della merce (a fini doganali e assicurativi)
Natura e descrizione della merce
Voce doganale di codifica della merce (ai fini doganali)
Avvertenze relative alla natura della merce spedita (fragile, pericolosa, ecc.)
Natura dei colli (pallet, cartoni, fusti, sacchi, contenitori, ecc.)
Disposizioni sulla disposizione del carico (stivaggio, fissaggio)
Indicazione della unità di misura concordata per il conteggio del nolo (metri cubi, tonnellate o chili tassabili)
Eventuali vincoli alla consegna della merce al destinatario (consegna contestuale al pagamento: Cash On Delivery o Cash Against Documents)
Notify Party (persona e ditta da informare che la merce sta per arrivare a destinazione)
L’incarico (eventuale) di provvedere all’Assicurazione con l’indicazione dei rischi da coprire e del valore assicurabile
Fornire gli estremi della polizza di assicurazione (se eventualmente già predisposta dall’esportatore)
Eventuale divieto di consegnare la merce a destinazione contro presentazione di Polizza di Carico non originale
Eventuale divieto di consegnare la merce a destinazione contro fideiussione (nel caso di mancato o ritardato arrivo della Polizza di Carico originale) se non dietro autorizzazione scritta dell’esportatore
Elenco dei documenti allegati alla Lettera d’istruzioni
Eventuali istruzioni particolari relative alla compilazione dei documenti richiesti nella Lettera di Credito.
Alcune voci di questo elenco richiedono approfondimenti. Per richiedermi chiarimenti scrivimi nei commenti o direttamente a Export@ConsulenzaExport.it, ti risponderò con piacere.
Se il pagamento convenuto con il cliente è tramite Lettera di Credito, è sempre consigliabile unire alle nostre istruzioni allo spedizioniere anche una copia della Lettera di Credito, con l’indicazione
“Per quanto eventualmente non precisato nelle nostre istruzioni e per quanto di vostra competenza, vogliate attenervi a quanto richiesto dalla Lettera di Credito allegata in copia”.
Qualunque sia il termine di resa, dobbiamo consegnare allo spedizioniere tutta la documentazione necessaria ad effettuare la prestazione.
A proposito di istruzioni allo spedizioniere, è assolutamente indispensabile prestare la massima attenzione alla Polizza di Carico (Bill of Lading). Questo è l’unico documento di trasporto che è “rappresentativo” della merce. Questa caratteristica consente al suo possessore di esigere la consegna della merce da parte del vettore marittimo e deve, per questo, essere strettamente connessa con le condizioni di pagamento convenute.
(Vedi l’articolo “La Polizza di Carico”)
Il mandante della spedizione, cioè noi o il nostro cliente estero, a seconda del termine di resa convenuto, dovrà dare precise istruzioni allo spedizioniere riguardo a chi e come la Polizza di Carico dovrà essere consegnata.
ATTENZIONE
Siamo responsabili di eventuali danni e costi derivanti dalle indicazioni erronee riportate nella documentazione da noi fornita.
Soprattutto nel casi di resa CIF, CFR, CIP, DAP e DDP, nei quali ci incarichiamo noi di consegnare la merce a destinazione, il contatto con lo spedizioniere oltre a stabilire la data e il luogo del ritiro della merce, dovrà anche servire per richiedere la prenotazione dello spazio sul mezzo di trasporto del vettore.
(Ho scritto un eBook sugli Incoterms: Gli Incoterms 2020, cosa sono e come funzionano. È una guida breve e chiara, utile a capire gli Incoterms e a imparare a utilizzarli nei modi a noi più vantaggiosi).
Molto spesso gli esportatori trascurano questo passaggio, nella convinzione, del tutto erronea, che occorra soltanto consegnare la merce nei tempi ragionevolmente previsti per l’approntamento della merce, illudendosi che tutte le altre operazioni siano svolte secondo una sorta di “automatismo operativo”, senza ostacoli né ritardi. Purtroppo non è così!
In particolare per le spedizioni via mare,
è assolutamente necessario richiedere la prenotazione con largo anticipo ed è consigliabile mantenersi in contatto con lo spedizioniere per essere tempestivamente avvisati di ritardi o, peggio ancora, di possibile “Blank Sailing” (mancato scalo della nave).
Un precisazione: ritardare l’imbarco di una settimana può essere un problema trascurabile ma
se il pagamento è tramite Lettera di Credito, la data di spedizione prevista è una scadenza tassativa e il suo mancato rispetto comprometterebbe il buon esito del pagamento della nostra fattura.
4. Consegna della merce
Alla data concordata, dovremo consegnare la merce e la relativa documentazione allo spedizioniere incaricato della spedizione.
ATTENZIONE
Nel caso di resa EXW (Franco Fabbrica), noi esportatori dobbiamo soltanto rendere la merce disponibile per il carico sul mezzo che ci è stato inviato, senza avere l’obbligo di caricare la merce al suo interno. Nonostante questa indicazione formale,
è prassi consolidata che l’esportatore provveda con propri mezzi al carico della merce all’interno del mezzo o del container.
5. Conferme
In ogni caso, anche con resa EXW, è consigliabile chiedere conferma allo spedizioniere circa il buon esito dell’imbarco, nei modi e tempi previsti.
È buona norma commerciale, raccogliere le informazioni di spedizione e trasmetterle al nostro cliente.
BuonExport a tutti!
Roberto Coppola
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